Il TAR Emilia Romagna (Bo) ha accolto l’istanza cautelare in favore della Casillo Commodities Italia S.p.a. sul carico di grano della nave Sumatra
Il caso della Sumatra
La partita di grano duro imbarcata dalla motonave Sumatra il 4 marzo dell’anno scorso a Vancouver, dopo essere stata respinta in Algeria è stata bloccata il 27 luglio allo scalo di Ravenna. Il provvedimento di non ammissione è arrivato dal PCF (posto di controllo frontaliero). Successivamente era stata stoccata in deposito al terminal ‘Eurodocks srl’. La vicenda, riguardante una partita di circa 32.000 tonnellate di grano, ha suscitato notevole interesse nell’opinione pubblica.
La decisione del TAR
La scorsa settimana, come apprendiamo dal Resto del Carlino, si è conclusa la fase cautelare del giudizio promosso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia Romagna, sede di Bologna, avverso il provvedimento di non ammissione di grano duro adottato dall’Ufficio PCF di Ravenna nello scorso luglio.
Il Tar di Bologna, con ordinanza appena depositata, in attesa di entrare nel merito della questione nell’udienza fissata per luglio, ha deciso di intimare all’autorità sanitaria di riaprire il procedimento entro 20 giorni. E ha condannato il ministero della Salute a pagare 2.000 euro di spese legali.
Secondo l’autorità sanitaria italiana, l’indicazione univoca del luogo di destinazione, rappresenta la garanzia di rispetto delle disposizioni previste per il Paese di arrivo del carico. Infatti gli alimenti importati sul suolo comunitario, per essere immessi sul mercato, devono rispettare le norme di settore. In questo caso – sempre secondo l’autorità competente – non erano state fornite informazioni sulla tracciabilità della partita e soprattutto, all’arrivo, non c’erano state delucidazioni su un’eventuale contaminazione con acqua di mare, come avevano rilevato le autorità algerine.
La posizione di Casillo
La relazione chimica di parte depositata giusto martedì scorso, ha escluso la presenza di “grani avariati, riscaldati e germinati o danneggiati per bagnamento da acqua di mare”. I difensori di Casillo inoltre hanno affermato che è normale nel commercio internazionale agricolo che i carichi cambino acquirente nel corso delle traversate oceaniche tanto che sovente le merci verrebbero imbarcate ancora prima di individuarne la destinazione.
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