La pasta secondo la legge? Ecco perché si può fare anche con il grano tenero!

La legislazione italiana, al fine di preservare la tradizione della pasta, ha obbligato per oltre 30 anni l’impiego esclusivo della semola di grano duro nella produzione di pasta secca (Legge n. 580 del 1967 e successive modifiche). Solo grano duro. Tuttavia da quindici anni è stata autorizzata la commercializzazione di pasta ottenuta da grano tenero o misto. Dunque, le navi di grano tenero straniero che arrivano nei nostri porti potrebbero essere utilizzate oltreché per produrre pane, biscotti, dolci e focacce, anche per produrre pasta. La famosa pasta italiana…E chi controlla in Italia quanto grano tenero c’è nella pasta di grano duro?

La legge italiana prima parlava chiaro: “La pasta per tradizione si fa dal grano duro“, ma successivamente è cambiata. Se volete potete farla anche con un po’ di grano tenero. Le solite cose all’ italiana!

Quando la pasta viene data in pasto alla legge

A distanza di circa 34 anni, la vecchia legge del 4 luglio 1967, n. 580 (disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari), ha subito una profonda revisione ai sensi del D.P.R. 9 febbraio 2001, n.187, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2001.

Il comma 5 dell’ art 6 DPR 187 prevede che: “Nei tipi di pasta di cui al comma 3 e agli articoli 7 e 8 è tollerata la presenza di farine di grano tenero in misura non superiore al 3 %“.

Il comma 4 dell’ art 6 DPR 187 prevede che: “Salvo quanto previsto dall’articolo 12, commi 1 e 4, è vietata la fabbricazione di pasta secca preparata con sfarinati di grano tenero”.

Il comma 1 dell’ art 12 DPR 187 prevede che:

"E'consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, quando è diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che non siano nocivi alla salute umana ed il produttore, di volta in volta, invii preventivamente, a mezzo raccomandata fornita di ricevuta di ritorno indirizzata al Ministero delle politiche agricole e forestali, una comunicazione scritta nella quale siano indicate le merci ed il quantitativo da produrre, i requisiti di difformità dalle norme del presente regolamento, la quantità, il tipo e le caratteristiche delle materie prime e delle sostanze che si intendono utilizzare, la data di inizio della lavorazione e la durata della medesima, nonchè il Paese di destinazione finale".

Il comma 4 dell’ art 12 DPR 187 prevede che:

"E', altresì, consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorità amministrativa previsti dal presente regolamento, purchè si tratti di prodotti destinati all'esportazione e non nocivi alla salute umana, previa autorizzazione da concedersi con le modalità fissate con apposito decreto del ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità. Fino all'emanazione del predetto decreto continua ad applicarsi il decreto del Ministro dell'agricoltura e le foreste in data 9 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n.8 del 10 gennaio 1970, fermo restando che i richiami alla legge 4 luglio 1967, n.580, in esso contenuti, con riferimento agli sfarinati e alla paste alimentari, sono sostituiti con i richiami al presente regolamento".

Da qualche tempo, dunque, è stata autorizzata la commercializzazione di pasta ottenuta da grano tenero o misto, che ha portato sugli scaffali dei nostri supermercati marchi di pasta di bassa qualità, che non rispettano questa antica arte e offrono un prodotto le cui caratteristiche organolettiche non sono paragonabili alla vera pasta italiana.

Il comma 8 dell’ art 6 DPR 187 prevede infatti che:

La pasta prodotta in altri Paesi in tutto o in parte con sfarinati di grano tenero e posta in vendita in Italia deve riportare una delle denominazioni di vendita seguenti:
a) pasta di farina di grano tenero, se ottenuta totalmente da sfarinati di grano tenero;
b) pasta di semola di grano duro e di farina di grano tenero, se ottenutadalla miscelazione dei due prodotti con prevalenza della semola;
c) pasta di farina di grano tenero e di semola di grano duro, se ottenuta dalla miscelazione die due prodotti con prevalenza della farina di grano tenero.

A questo punto una domanda sorge spontanea. Dato l’enorme flusso d’ importazione di grano tenero in Italia chi controlla la percentuale di farine di grano tenero dentro gli impasti del grano duro per produrre la famosa pasta? Se mi scappa la mano e supero il 3% che succede? E, dulcis in fundo, ha senso rincorrere proteine elevate nel grano duro se poi il grano tenero è meno ricco di proteine?

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