L’ultima sentenza del TAR LAZIO, pubblicata il 6 novembre 2023, ha respinto il ricorso proposto dalla SIS avverso il provvedimento dell’ AGCM. Cia e Copagri, a differenza di Confagricoltura, non si sono costituiti in giudizio.
Sis è una Società sementiera appartenente alla galassia Coldiretti (sul sito ufficiale di Sis campeggia il simbolo della Coldiretti) che aveva ottenuto dal CREA la concessione a gestire la riproduzione del seme Cappelli bio per 15 anni, creando di fatto un monopolio e una discriminazione. Sis concedeva il seme solo alle aziende “targate” o “targabili” Coldiretti.
Sulla base di quanto accertato nel corso dell’istruttoria dall’Antitrust “risulta che SIS abbia ritardato o addirittura del tutto denegato la fornitura di Sementi in maniera ingiustificata, in svariati casi senza neppure fornire riscontro alle reiterate richieste di coltivatori interessati a ottenere le Sementi, oppure facendolo con ritardi incompatibili a consentire la debita programmazione delle semine da parte degli stessi; a tale fine, SIS ha scientemente fatto ricorso a false giustificazioni”.
Ma non solo: dagli atti, infatti, si evince che “a fronte dell’impegno dei coltivatori a stipulare il Contratto-SIS, l’impresa sementiera abbia slealmente selezionato le proprie controparti commerciali sulla base di valutazioni discriminatorie di tipo soggettivo, quali, in maniera pervasiva, l’appartenenza o meno dei richiedenti a determinate organizzazioni di rappresentanza, ovvero la preesistenza di relazioni commerciali diverse con soggetti terzi, i consorzi agrari”.
Quando è in ballo la libertà di mercato e la biodiversità dei semi spesso si rende necessario adire gli organi giudiziari per ottenere informazioni trasparenti.
La Trasparenza del resto è un principio costituzionale che trova fondamento nell’articolo 97 della nostra carta.
In forza di questo principio, cinque anni fa, l’associazione Granosalus proponeva un accesso agli atti del CREA (consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), avente come oggetto il contratto di licenza con S.I.S. sul grano Cappelli.
Il CREA rigettava l’istanza motivandola sulla scorta della salvaguardia del diritto alla riservatezza dei soggetti interessati. Granosalus proponeva così ricorso al TAR al fine di fare trasparenza, impugnando la nota.
Con sentenza n. 11936/2018, il TAR LAZIO accoglieva il nostro ricorso, sancendo che Granosalus “in qualità di ente collettivo, sia titolare di un interesse dotato delle caratteristiche di concretezza, attualità ed inerenza al documento richiesto previste dall’art. 22 L. n. 241/90 per l’accesso al contratto di licenza”.
La sentenza fu successivamente notificata anche all’Antitrust per poter far luce e dare risposte a tutti quei cittadini e agricoltori che ritenevano sussistesse una violazione alle regole della concorrenza, in relazione alla prospettata illegittimità della condotta di S.I.S.; quest’ultima avrebbe imposto l’adesione ad un contratto di filiera, quale condizione per la vendita del seme.
L’ Antitrust con provvedimento n. 27991/2019 aveva stabilito che le condotte commerciali poste in essere dalla società S.I.S. Società Italiana Sementi S.p.A., costituissero, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, ciascuna una violazione distinta dell’articolo 62, comma 2, del D.L. 1/2012, così come interpretato anche ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Decreto di attuazione; la stessa ordinanza ha irrogato delle sanzioni amministrative.
Attraverso le condotte accertate, il provvedimento aveva puntualmente chiarito che il beneficio fosse consistito nell’acquisizione da parte della ricorrente SIS di una posizione di preminenza nell’intera filiera della coltivazione e produzione del grano “Cappelli” del tutto esorbitante rispetto alle condizioni di esclusiva contenute nella Licenza CREA, che in nessun modo legittimava l’acquisizione integrale del raccolto dai coltivatori; è stato considerato, altresì, il beneficio economico derivante dall’aumento ingiustificato dei prezzi delle sementi.
S.I.S. ha fatto opposizione al TAR Lazio al predetto provvedimento che aveva accertato l’illiceità delle sue condotte commerciali per chiederne l’annullamento.
Con SENTENZA, pubblicata il 6 novembre 2023, il TAR LAZIO ha respinto il ricorso proposto dalla SIS avverso il provvedimento dell’ AGCM n. 27991 del 12.11.2019.
Come si evince dalla sentenza, Cia (Confederazione Italiana Agricoltori) e Copagri (Confederazione Produttori Agricoli) non si sono costituiti in giudizio.
Il caso del grano Cappelli ha suscitato molti appetiti nel mercato non sempre legittimi. Ora speriamo che il Ministero, alla luce di queste sentenze tragga le dovute conclusioni e agisca di conseguenza.
Io consumo pasta la molisana, e la uso perché sulla confezione c’è scritto grano italiano. Dopo aver letto ciò che avete scritto mi sento truffato dal produttore. Per cui vi chiedo se esistono dei produttori di pasta onesti e quali marche acquistare.