Confermato dalla Cassazione, per violazione delle norme sul ‘made in Italy’, il maxi sequestro nel porto di Genova di circa un milione di chili di spaghetti prodotti in Turchia per il pastificio campano ‘L.Garofalo’ di Gragnano, noto marchio in vendita anche sugli scaffali della grande distribuzione.
Ad avviso della Cassazione, in maniera “argomentata e logica”, il Tribunale del riesame nel congelare l’ingente carico “ha ritenuto fallaci le indicazioni apposte sulla pasta, tali da ingannare il consumatore sulla provenienza della merce e da integrare l’ipotesi penale”. La scritta ‘made in Turkey’ era poco vedibile e facilmente cancellabile, mentre era in bella vista il richiamo all’Italia e a Gragnano.
In particolare, con riferimento alla dicitura sulle confezioni, la Suprema Corte – nella sentenza 25030 che inaugura una linea molto severa in tema di tutela dei brand nazionali – rileva che “mentre i caratteri relativi all’area geografica (‘Napoli Italia‘) e alla ditta produttrice (‘prodotta e confezionata for pastificio l.Garofalo spa Via Pastai 42 Gragnano NA Italy‘) erano ben evidenti sulla confezione, la dicitura ‘made in Turkey‘, sulla base di un esame diretto ad opera degli stessi giudici liguri, era confinata sotto la data di scadenza, poco leggibile e apposta con inchiostro diverso, facilmente rimuovibile”.
Non regge la sosta tecnica durante transito verso il mercato africano
L’amministratore delegato della ‘Garofalo’, Massimo Menna, in Cassazione ha contestato senza successo la sussistenza delle accuse di vendita di prodotti industriali con segni contraffatti, frode contro le industrie nazionali, e violazione del ‘made in Italy’, spiegando che i 2700 colli di pasta della linea ‘Santa Lucia’ erano destinati al mercato africano, al Benin Mali, e la sosta ligure era solo tecnica per l’imbarco delle merci verso l’Atlantico. Secondo la difesa di Menna, non era stato commesso alcun illecito penale perchè la pasta non era per il mercato italiano nè europeo, erano spaghetti in transito da un paese straniero ad altro paese, entrambi extracomunitari, “non era stata posta in essere alcuna attività di sdoganamento funzionale a una commercializzazione in Italia della pasta, solo temporaneamente depositata in area doganale“.
Il Fob non conta, ha valore la fattura e il territorio italiano per integrare l’importazione
Quale invece il percorso logico seguito dai giudici di Cassazione? Secondo gli ‘ermellini’, invece, correttamente i giudici liguri hanno ritenuto “esservi stata introduzione almeno temporanea nel territorio italiano e risultando la commercializzazione da parte del pastificio Garofalo con sede a Gragnano proprio dalla fattura emessa in favore della ditta francese ‘Franco Africanine del Negoce sas’ con sede a Parigi”.
L’emissione della fattura in Italia rileva come “parte del processo di messa in circolazione della merce” e non importa se “nella fattura è indicata la clausola FOB, ossia l’indicazione del porto di imbarco in Turchia”. Inoltre “il magazzino dove era temporaneamente custodita la merce sequestrata si trova nell’area doganale e quindi in territorio italiano” pertanto – afferma la Cassazione – “anche la presenza temporanea della merce, ancorchè destinata all’estero, appare condotta idonea a integrare l’importazione, nel senso di introduzione, della stessa nel territorio italiano”.
E’ la seconda volta che il maxi sequestro, emesso nell’ottobre 2015, approda in Cassazione che nel giugno 2016 lo aveva annullato con rinvio. Ora il riesame bis dello scorso settembre, è stato convalidato. Nel frattempo la pasta sarà quasi scaduta.
Fonte:http://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2017/05/24/cassazione-conferma-maxisequestro-spaghetti-made-in-turkey_f94cd755-9255-43ae-bfe2-e23cc120f4f1.html