Che fine ha fatto il grano contaminato arrivato a Bari il 13 aprile scorso?

Vi raccontiamo una storia, una storia vera. La storia di una nave che doveva essere respinta – secondo l’Unione europea – mentre i fatti del Belpaese dimostrano il contrario. A che serve l’allerta rapida se vi sono falle nel sistema? Che grano siamo costretti a mangiare ogni giorno nella pasta e nel pane? Possibile che le multinazionali debbano sempre farla franca? Il silenzio dei sindacati

Quasi un anno fa, il 13 aprile arriva al porto di Bari una nave che in sette stive trasporta più di 59mila tonnellate di grano duro proveniente dall’Argentina. Dai controlli degli ispettori dell’Ufficio di Sanità marittima (Usmaf) effettuati a campione in due stive, viene fuori che in una delle due il grano è contaminato da Dichlorvos, un pesticida vietato dall’Unione Europea, in una concentrazione di 0.34 milligrammi per chilogrammo (il limite massimo è di 0,01). La stiva contaminata contiene oltre 12 mila tonnellate di grano, secondo le notizie riportate da un articolo apparso su la Repubblica in data 8 marzo 2017 che attribuisce un valore al carico, a conti fatti, di circa 8 euro al quintale! Grano di pessima qualità che in partenza sarà costato nemmeno la metà, al netto dei costi di trasporto. Dai sindacati agricoli? Nemmeno una parola.

Il Ministero della Salute blocca la partita e ne vieta ogni trattamento, esistendo il ragionevole dubbio che il prodotto una volta commercializzato possa contenere un principio attivo non autorizzato” e non potendo, dunque, escludere rischi per i consumatori. Infatti, secondo il Ministero possono essere trattate solo partite con contaminanti non vietati dall’UE.

Dunque questo grano non può essere utilizzato? Non proprio purtroppo, perché l’importatore, la Casillo Commodities, non si rassegna e ricorre al TAR ottenendo un provvedimento cautelare con cui viene sospeso il diniego all’importazione.

Nel provvedimento del TAR tuttavia si specifica che:

  • l’ammissione al trattamento speciale non comporta l’autorizzazione alla trasformazione e alla commercializzazione del frumento, che dovrà in ogni caso essere sottoposto, concluso il trattamento, a rigorosi controlli di legge;
  • non sussiste, allo stato, un pericolo di danno per la salute pubblica, mentre la merce contaminata è soggetta a naturale deperimento.

Secondo i giudici del TAR l’eventuale via libera sarebbe, dunque, legato alla possibilità di effettuare nuove analisi prima della vendita.

L’autorità competente dovrebbe assicurare che i trattamenti speciali siano eseguiti in stabilimenti sotto il suo controllo o sotto il controllo di un altro Stato membro e conformemente alle condizioni previste secondo la procedura di cui all’articolo 62, paragrafo 3 del regolamento CE 882/04) o, in mancanza di tali condizioni, alle norme nazionali.

Allerta rapida

In realtà il carico era stato oggetto di allerta, come si può notare nel documento qui affianco riportato in cui si invitava a respingerlo al mittente. In tale documento viene segnalato, tuttora, un livello di rischio “serious” ed una notifica classificata come “border rejection“, ovvero respingimento alla frontiera. Insomma quel grano secondo l’autorità europea andava restituito al mittente argentino (c.d. action taken).

Ma cosa è successo poi? Questo grano contaminato non è stato affatto respinto, come la normativa Europea prevedeva e lo stesso Ministero della Salute Italiano affermava, ma invece sottoposto, dopo una rassicurante sentenza del TAR di Bari (che non ha competenze in maniera sanitaria), ad un processo di ventilazione.

Tuttavia, attraverso la ventilazione si potrebbe forse bonificare il carico dalla polvere ma senza togliere l’insetticida: il principio attivo è un citotropico e sistemico che non può evaporare.

Ecco perché il mancato reinvio al mittente argentino lascia una zona d’ombra sull’intera vicenda.  Il timore è che tecnicamente questo grano possa essere miscelato per diluire la presenza dell’ insetticida .

Questa (non)soluzione sarebbe una scorciatoia, un po’ pasticciata e sospetta.

La decontaminazione è cosa ben diversa dalla diluizione (che risulta vietata dall’art 20 dello stesso regolamento CE 882/04 e anche dall’ art 3 del regolamento CE 1881/06)!

Qual’è la conclusione di questa vicenda? In Italia sembra perfettamente legale importare food contenente una sostanza tossica  non autorizzata e sembra che un giudice amministrativo abbia più competenza sulla salute pubblica delle Autorità Europee e del Ministero della Salute Italiano.

Oltretutto di trattamenti speciali di ventilazione sul Dichlorvos, materialmente effettuati, in tutta Europa non vi è traccia. Dal database RASFF non risulta che questi siano mai stati ammessi sul Dichlorvos!

Nei casi di partite di alimenti contaminati con Dichlorvos (più di 100) in Europa, le azioni intraprese sono state di distruzione o di respingimento alla frontiera, mai nessun trattamento speciale, fisico o chimico, ne tantomeno alcuna ventilazione.

E’ necessario che le autorità europee facciano luce su questa vicenda evitando che la decontaminazione si tramuti in diluizione.

Ed è necessario che il Ministro della Sanità invochi il principio di precauzione e la CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA Art. 23 Direttiva 2001/18/CE.

Non si possono fare sconti alle multinazionali sulla pelle dei cittadini per tutelare il profitto! La salute viene prima dell’ economia.

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